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L'EOLICO E I CERTIFICATI VERDI

PREMESSA

L’utilizzazione della forza del vento ai fini della produzione di energia avviene oggi al di fuori di ogni pianificazione o programmazione: quasi sempre impianti imponenti (gli oramai noti "Parchi" o – per dirla all’inglese le "Wind Farms"), veri e propri insediamenti industriali, sorgono indiscriminatamente sulla linea di crinale dell’Appennino sulla base di semplici concessioni edilizie rilasciate (su aree a ben altro vocate) da Sindaci "ammaliati" dai "benefici" della nuova tecnologia.

Concorrono all’uso indiscriminato dell’eolico non solo la mancanza di una disciplina di settore coordinata ed organica, ma anche, e soprattutto, la mancata attuazione e la quasi totale inosservanza, soprattutto in sede regionale e locale, delle regole che purtuttavia esistono.

1. Il riferimento è innanzitutto alla legge 2 gennaio 1991, n. 10, (contenente norme per l’attuazione del piano energetico nazionale) che dopo aver compreso il vento tra le fonti rinnovabili di energia (art. 1, comma 3), definendo la correlativa attività di pubblico interesse anche ai fini della realizzazione delle opere connesse (comma 4), assegna alle Regioni (d’intesa con ENEA e con gli enti locali) la predisposizione di un piano regionale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia (art. 5, comma 2), piano che deve contenere il bilancio energetico regionale, la definizione dei bacini ottimali (come definiti al comma 1), e – soprattutto (per quel che ne occupa) - … le procedure per l’individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici …. . La stessa legge 1991/10, all’art. 16, attribuisce alle Regioni (sempre in via di delega) la potestà di emanare le altre norme necessarie per l’attuazione della legge stessa.

2. Su tale quadro sono intervenuti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali), nonché la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (di modifica al Tit V, della parte seconda della Costituzione).

Il primo attribuisce alle Regioni funzioni in materia di energia, ed in particolare quelle relative alle fonti rinnovabili e all’elettricità (art. 30, comma 1) che dallo stesso decreto non siano riservate allo Stato (tra queste, ai sensi dell’art. 29: la determinazione dei criteri generali per la costruzione e gestione degli impianti, nonché gli atti di assenso per quelli di potenza più elevata), o non siano riservate direttamente agli enti locali. In particolare (per quel che qui interessa) il successivo art. 31 conferisce alle province (sia pur nell’ambito delle linee d’indirizzo fissate nel piano energetico regionale) le funzioni amministrative relative (al)la redazione e l’adozione dei programmi d’intervento per la promozione delle fonti rinnovabili … nonché … (al)l’autorizzazione all’installazione al (al)l’esercizio degli impianti di produzione di energia.

L’art. 117 Costituzione, nuovo testo, se da una parte riconosce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (comma 2, lett. s), dall’altra ricomprende nelle materie di legislazione concorrente la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia (comma 3), attribuendo in via residuale alle Regioni ogni materia non espressamente riservata allo Stato.

3. A tali profili di disciplina, legati strettamente agli aspetti produttivi (profili peraltro idonei già da soli a fissare una "gabbia" di competenze e procedimenti utili a governare le trasformazioni del territorio indotte dall’utilizzazione della fonte eolica), si aggiungono quegli altri previsti in via generale o particolare a salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, nonché quelli legati alla disciplina dell’uso dei suoli.

E così (sinteticamente):

a. ai sensi del D.P.C.M. 3 settembre 1999, di modifica del D.P.R. 12 aprile 1996, gli "impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento" sono sottoposti a V.I.A., allorché (essendo ricompresi tra i progetti elencati nell’All. "B") ricadano nell’ambito di aree naturali protette; in tutte le altre ipotesi sono sottoposti al procedimento di verifica (o "screening" ai sensi dell’art. 10 dello stesso D.P.R.);

b. trattandosi di interventi che per dimensioni e densità degli elementi che li compongono (gli aerogeneratori) si risolvono in modificazioni rilevanti del paesaggio e del territorio, debbono obbligatoriamente:

b.1. essere oggetto di speciale previsione da parte degli strumenti urbanistici – territoriali comunali, dovendosi, in mancanza, subordinare la autorizzabilità (ai fini "edilizi") degli stessi all’esaurimento delle procedure di localizzazione previste dalla normativa di settore (art. 1, comma 4, della legge 1991/10);

b.2. essere conformi ai contenuti dei piani paesistici approvati ai sensi dell’art. 149 del T.U. 29 ottobre 1999, n. 490;

b.3. essere coerenti con le preesistenze tutelate dal vincolo allorché si tratti di localizzazioni interferenti con provvedimenti puntuali di "vincolo" paesaggistico.

4. L’osservanza anche solo parziale del "quadro" di regole appena descritto, è in grado di consentire già oggi (come avrebbe consentito nel passato) di limitare l’incidenza sovversiva sul paesaggio degli interventi di "valorizzazione eolica" del territorio.

Certo che al raggiungimento della (reclamata) "maturità" nella tecnologia eolica, deve corrispondere altrettanta "maturità" nella individuazione di "varianti" alle quali la declinazione di tale tecnologia deve, al pari di ogni altro processo di trasformazione del territorio, conformarsi: in varianti tanto più necessarie in considerazione del fatto che nel nostro Paese gli ambiti che si pretendono vocati all’eolico (e cioè l’Appennino), coincidono con quelli dove più alto è il pregio paesaggistico ed il valore storico, sicché (come autorevolmente è stato rilevato) tale territorio finisce per essere del tutto inadatto ad accogliere apparati tecnologici di tipo industriale o comunque di dimensioni e densità tali da divenire protagonisti incontrastati della visione paesaggistica.

E’ tempo quindi che Regioni (ed enti locali) muovendo dal riferito quadro normativo provvedano (a mo’ di esempio):

a. a subordinare la pianificazione e l’individuazione dei siti, evidenziando che sede di tale pianificazione (dovendosi la stessa conformare non solamente a canoni di efficienza ma anche – e soprattutto, ex art. 9 Cost. – a canoni di tutela del paesaggio) è costituita dal coordinamento tra pianificazione energetica e quella paesistica;

b. a individuare in via generale ambiti di preclusione assoluta in dipendenza dalla insuscettibilità di mitigazione degli impatti sul paesaggio e sull’ambiente;

c. a procedimentalizzare (per gli impianti ammissibili) l’atto di assenso, anche mediante il ricorso a strumenti di esame contestuale di interessi, garantendo comunque in tale ipotesi, l’adeguato inserimento di quelli connessi alla tutela;

d. a introdurre il regime della concessione onerosa per l’utilizzazione di una risorsa come il vento che è pubblica.

UN MERCATO DI CERTIFICATI CALIBRATO
A FAVORE DEL SOLO EOLICO



Il quadro sin qui descritto ha subito una accelerazione che rischia di vanificare ogni tentativo di intervento.

Nel 1999 ha preso avvio in Italia, con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di attuazione della direttiva 96/92/CE) la liberalizzazione del mercato elettrico.

Mentre cade il monopolio dell'Enel (il decreto prevede che nessuno possa - dal 2003 - detenere più del 50 per cento dell'elettricità prodotta o importata), il mercato interno viene aperto ad altri operatori.

Nello stesso tempo, per incentivare (coerentemente con le previsioni della direttiva) il ricorso a fonti rinnovabili, tanto ai nuovi operatori, quanto all'ex-monopolista, il decreto impone che dal 2001 almeno il 2 per cento della energia immessa in rete (quella prodotta da fonti convenzionali: il fossile) provenga da impianti (realizzati successivamente al 1999) che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, quali il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti.

Tale obbligo, però, può essere soddisfatto non solo producendo in proprio ovvero acquistando (o importando) energia dai proprietari di impianti, ma anche acquistando i c.d. "Certificati Verdi" dai proprietari stessi (che abbiano immesso, anche vendendola separatamente, energia nella rete nazionale).

I "Certificati" (puntualmente disciplinati dal Decreto Ministeriale 11 novembre 1999) sono oggetto di una vera e propria contrattazione in un libero mercato e in una apposita borsa, e costituiscono il "sovraprezzo" (incentivante) riconosciuto (per un periodo di otto anni) ai produttori da fonte rinnovabile, sovraprezzo che si aggiunge al corrispettivo vero e proprio dell'energia che può anche essere venduta separatamente.

In buona sostanza l'accesso al mercato del nuovo operatore, ovvero la permanenza nello stesso dell'ex monopolista rimane rigidamente subordinato alla produzione o importazione di energia da rinnovabile, ovvero all'acquisto da produttori di "Certificati" (tutti provenienti da impianti realizzati o ammodernati dal 1999, non valendo quelli preesistenti) per importi "congrui" rispetto all'energia immessa in rete.

La necessità di "assistere" la immissione in rete di energia tradizionale con la produzione di energia da rinnovabile, ha "scatenato" una vera e propria "corsa" alla realizzazione di impianti da rinnovabile: e di tale "corsa" (con una inversione tra mezzo e fine) l'obiettivo non sembra tanto quello di incrementare per quote significative il ricorso a fonti rinnovabili, quanto piuttosto quello di consentire la partecipazione di operatori di mercato del tutto peculiari alla borsa per la contrattazione dei "certificati verdi".

Tale "corsa" al rinnovabile ha assunto - in conseguenza dei tempi di attuazione della direttiva e della disciplina riguardante i "Certificati" - tra la fine del 2001 e il 2002, ritmi impressionanti: qualificazione degli impianti (che - come prevede il decreto ministeriale ricordato - per quelli non ancora in esercizio avviene sulla base del progetto), richieste di connessione alla rete, emissioni di certificati verdi (che per gli impianti ancora non in esercizio avviene sulla base delle concessioni edilizie rilasciate per l'impianto e gli allacciamenti), sono tutte attività che si stanno svolgendo in questi mesi proprio perché nel 2002 dovranno essere emessi i certificati che gli operatori del mercato elettrico saranno tenuti a consegnare al Gestore della Rete nel 2003.

Tutto ciò sta realizzando una evidente distorsione del comparto dell'energia da rinnovabile: basti pensare che mentre il "Libro bianco per la valorizzazione energetica da fonti rinnovabili" (approvato dal CIPE nel 1999) individua in 3.000 MW l'energia elettrica da eolico attesa al 2008 a fronte dei 24.700 totali da rinnovabile, per il 2002 sono giunti (al 31.10.2001) al Gestore della rete richieste di connessione per eolico per oltre 13.276 MW, sulle 13.696 complessivamente (per rinnovabile) avanzate. Il fatto è che i certificati verdi non sono emessi per caratura, in modo tale da rendere indifferente la scelta di fonte rinnovabile. Essi sono riconosciuti indistintamente sia che si produca a costi più alti con una fonte rinnovabile, magari più coerente al territorio, ma per il momento più costosa, sia che si produca a costi più bassi una energia rinnovabile ora più a buon mercato.

Ne consegue che l’eolico, che è nello stesso tempo tecnologia matura, ma anche energia legata ad impianti che hanno i minori costi interni e, soprattutto, di più facile collocazione, faccia la parte del leone nel mercato dei certificati verdi, bruciando le prospettive sia del solare che delle biomasse, che di ogni altro rinnovabile. Diventa così assai comodo infilzare l’Appennino (con apparati fuori scala da 75 a 140 m.), che tra gli altri pregi non ha rendite fondiarie da remunerare, ed esercitare ogni possibile pressione nei confronti dei Comuni - cui compete il rilascio delle concessioni edilizie e di quelle paesaggistiche – che, per essere montani, sono i più "deboli" e i meno attrezzati a sopportarla.

Si svende l'Appennino per un pugno di certificati, non certo per contribuire ad emancipare l'Italia dalle fonti fossili.